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D.Lvo 11/05/2005 n. 133

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 dicembre 2005.

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.

4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento

b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto dagli

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative norme di attuazione.

5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.

7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni

a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali

b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonchè ai piani di utilizzazione del territorio

c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli all'ambiente.

8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.

9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 dicembre 2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999, le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 parti per milione ».

Art. 22 - Procedura di modifica degli allegati

1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R

oma, addì 11 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attività produttive Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato ----> Vedere allegati <----

 

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